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Immagine del redattoreStudio Dieli

Credito d'imposta per nuovi investimenti "tecnologici"


La legge di bilancio 2021 ha riformulato il credito d’imposta riferito ai nuovi investimenti 4.0


BENEFICIARI DELL’AGEVOLAZIONE

Le imprese - indipendentemente da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale di determinazione del reddito - che effettuano investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “tecnologici” nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia.


Sono escluse le imprese:

- in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla L.F, codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. n.231/2001 - a) interdizione dall'esercizio dell’attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.


(A) CREDITO D’IMPOSTA PER BENI MATERIALI “DA IPERAMMORTAMENTO”


Investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016 (Beni materiali per i quali la LB 2017 aveva previsto l’iperammortamento).


Investimenti effettuati dal 16/11/20 al 31/12/21

Il credito d’imposta è del:

- 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 euro;

- 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 e fino a 20.000.000 euro.


Il credito spetta anche per investimenti effettuati entro il 30/6/22, se entro il 31/12/21 l’ordine è accettato dal venditore e sono pagati acconti per il 20% del costo.


Investimenti effettuati dal 1/1/22 al 31/12/22

Il credito d’imposta è del:

- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000;

- 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2.500.000 e fino a 10.000.000 euro;

- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10.000.000 e fino a 20.000.000 euro.


(B) CREDITO D’IMPOSTA BENI “DA SUPERAMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI”

Investimenti in beni compresi nell’allegato B alla legge n.232/2016 (Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»), effettuati dal 16/11/20 al 31/12/22 (o entro il 30/6/23, se entro il 31/12/22 l’ordine è accettato dal venditore e sono pagati acconti per il 20% del costo).

Il credito d’imposta spetta nella misura del 20% del costo; max costi ammissibili 1.000.000 euro.

Sono agevolabili anche le spese per l’utilizzo degli stessi beni mediante cloud computing per la quota di competenza.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA


Il credito, utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo dall’anno di interconnessione dei beni:

- non è soggetto ai limiti di cui:

all’art. 1, co. 53, legge n.244/2007 (limite annuale di 250.000 euro);

all’art. 34 legge n.388/2000 (limite annuale di 700.000 crediti d’imposta + contributi

all’art. 31 DL n. 78/2010.

- non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP;

- non rileva ai fini del pro-rata interessi passivi soggetti Irpef (art. 61) e del pro-rata spese generali (109, co. 5, TUIR);

- è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, se il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza al reddito e alla base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.


ADEMPIMENTI


Le imprese devono produrre:

- una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o

- un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato;

da cui risulti che:

- possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016, e

- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. FONTE: FISCALASSIST EUROCONFERENCE

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